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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32231 del 13/12/2018 (Rv. 651826 - 02)

FAMIGLIA - DI FATTO - CONVIVENZA MORE UXORIO - EFFETTI GIURIDICI IN ORDINE AI FIGLI | Casa familiare – Assegnazione all'ex convivente collocatario dei figli - Presupposti – Allontanamento del genitore dalla casa in epoca antecedente al giudizio in cui è domandata l’assegnazione – Possibile irrilevanza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651826-02

FAMIGLIA - DI FATTO - CONVIVENZA MORE UXORIO - EFFETTI GIURIDICI IN ORDINE AI FIGLI

Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. (Nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)