Sez. 1, Sentenza n. 10102 del 26/05/2004 (Rv. 573134 - 01)
FAMIGLIA - DI FATTO - CONVIVENZA MORE UXORIO - EFFETTI GIURIDICI IN ORDINE AI FIGLI | Assegnazione - All'ex convivente assegnatario dei figli - Provvedimento del giudice - Ammissibilità - Valutazione discrezionale - Fondamento - Finalità - Fattispecie.
FAMIGLIA - DI FATTO - CONVIVENZA MORE UXORIO - EFFETTI GIURIDICI IN ORDINE AI FIGLI
In tema di famiglia di fatto e nella ipotesi di cessazione della convivenza "more uxorio", l'attribuzione giudiziale del diritto di (continuare ad) abitare nella casa familiare al convivente cui sono affidati i figli minorenni o che conviva con figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti per motivi indipendenti dalla loro volontà è da ritenersi possibile per effetto della sentenza n. 166 del 1998 della Corte Costituzionale, che fa leva sul principio di responsabilità genitoriale, immanente nell'ordinamento e ricavabile dall'interpretazione sistematica degli articoli 261 (che parifica doveri e diritti del genitore nei confronti dei figli legittimi e di quelli naturali riconosciuti), 147 e 148 (comprendenti il dovere di apprestare un'idonea abitazione per la prole, secondo le proprie sostanze e capacità) cod. civ., in correlazione all'art. 30 della Costituzione. Tale diritto è attribuito dal giudice al coniuge (o al convivente), qualora ne sussistano i presupposti di legge, con giudizio di carattere discrezionale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivato, tale da comprimere temporaneamente, fino al raggiungimento della maggiore età o dell'indipendenza economica dei figli, il diritto di proprietà o di godimento di cui sia titolare o contitolare l'altro genitore, in vista dell'esclusivo interesse della prole alla conservazione, per quanto possibile, dell'habitat domestico anche dopo la separazione dei genitori. Ne consegue che è legittimo, se congruamente motivato, il provvedimento del giudice di merito che, in relazione ad una ipotesi di cessazione della convivenza "more uxorio", escluda - ritenendola incongrua rispetto al fine di garantire ai figli la continuità dell'habitat domestico - l'eventualità di ridurre l'abitazione ad una metà di quella sino ad allora goduta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Costituzione art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)