Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/05/2008 (Rv. 603227 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Azione di regresso tra condebitori - Presupposti - Adempimento nei confronti del creditore principale - Necessità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO
Il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 cod. civ. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1910
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)