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Sez. 1, Sentenza n. 11612 del 29/06/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156486 - 01

ARMI - IN GENERE - DELITTI IN MATERIA DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-06-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156486-01

ARMI - IN GENERE - DELITTI IN MATERIA DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*

Per la sussistenza dell'elemento soggettivo nei delitti in materia di armi, munizioni ed esplosivi è richiesto, ad eccezione di ipotesi specifiche, il dolo generico, cioè la coscienza e volontà del comportamento e che l'agente abbia preveduto e voluto l'evento quale conseguenza della propria Azione od omissione. Non è perciò necessario che l'agente abbia la coscienza della antigiuridicità o antidoverosità della condotta, perché la Mancanza di tale consapevolezza, per ignoranza o per errore, si risolve nella ignoranza della norma penale, come tale inescusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen.. (V mass n 151868; (Conf mass n 148177; (Conf mass n 145089; (Conf mass n 142979; (Conf mass n 141811; (Conf mass n 140005; (Conf mass n 139998).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)