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Sez. 1, Sentenza n. 5013 del 16/01/1984 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164519 - 01

ARMI - IN GENERE - DELITTI IN MATERIA DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - ECCEZIONE DI IPOTESI SPECIFICHE.*
Stato
decisa il 1984-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164519-01

ARMI - IN GENERE - DELITTI IN MATERIA DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - ECCEZIONE DI IPOTESI SPECIFICHE.*

Per quanto concerne l'elemento soggettivo nei delitti in tema di armi, munizioni ed esplosivi valgono i principi generali posti dall'art. 43 cod. pen., per cui - ad eccezione di ipotesi specifiche - è richiesto il dolo generico e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell'evento da parte dell'agente quale conseguenza della propria Azione ed omissione. Pertanto, esula dalla nozione del dolo sia la coscienza della antigiuridicità e immoralità della Azione, sia la precisa volontà di violare una determinata norma di legge, giacché - in caso contrario - rimarrebbe svuotato di contenuto e di efficacia il precetto della inescusabilità della ignoranza della legge penale e dell'errore sulla medesima. (V mass n 153826; (V mass n 156486; (V mass n 156474; (V mass n 157301).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)