Sez. L, Sentenza n. 10835 del 26/05/2015 (Rv. 635660 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Somme indebitamente percepite dal giudice di pace a titolo di compenso - Recupero mediante cartella esattoriale - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI
I crediti relativi a compensi indebitamente percepiti da un giudice di pace non possono essere recuperati mediante la procedura di riscossione coattiva esattoriale, trattandosi di procedura riservata, ex art. 17, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, alla riscossione delle sole "entrate" dello Stato e degli altri enti pubblici, esclusi quelli economici, che non includono le indennità indebitamente percepite dal giudice di pace.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17 com. 1, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 11 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)