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Sez. 5, Sentenza n. 30611 del 12/06/2008 Cc. (dep. 22/07/2008) Rv. 240436 - 01

STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI | Sequestro preventivo di libri - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240436-01

STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI

È illegittimo il sequestro preventivo di libri disposto nei confronti dell'autore, indagato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e 114, comma terzo, cod. proc. pen. per avere pubblicato in detto libro atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M. non ancora confluiti nel fascicolo del dibattimento, non essendo applicabile l'art. 1, comma primo, del R.D.Lgs. n. 561 del 1946, secondo cui non si può procedere a sequestro dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria. La previsione di cui all'art. 1, comma secondo, del suddetto D.Lgs. n. 561 del 1946, riguarda, invece, il solo sequestro probatorio, sia per ragioni storiche sia perché la previsione di un sequestro preventivo limitato a tre sole copie sarebbe contraria alle finalità tipiche dell'istituto, preordinato ad impedire l'aggravamento e il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa. Con riguardo al sequestro preventivo, il legislatore - salvo che per talune fattispecie (stampa clandestina ovvero pubblicazioni o stampati osceni ed offensivi) - non ha dato, infatti, attuazione alla riserva di legge, sicchè l'adozione del sequestro preventivo, al di là dei casi espressamente previsti, è illegittima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Regio Decr. 31/05/1946 num. 561 art. 1 com. 1, Regio Decr. 31/05/1946 num. 561 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)