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Sez. 5, Sentenza n. 7319 del 07/12/2007 Cc. (dep. 15/02/2008) Rv. 239103 - 01

STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI | Sequestro preventivo di una videocassetta destinata ad essere trasmessa in un programma televisivo - Estensione della specifica garanzia prevista dall'art. 21, comma terzo, Cost. - Esclusione - Operatività della tutela di cui all'art. 21, comma primo, Cost..
Stato
decisa il 2007-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239103-01

STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI

La garanzia dell'art. 21, comma terzo, Cost. - per il quale si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione del responsabile - non è estensibile alle manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse per via televisiva. Tuttavia, poichè l'attività di informazione, denunzia e critica, comunque esternate e con qualsivoglia mezzo diffuse, costituiscono espressione di un diritto di libertà direttamente tutelato dall'art. 21, comma primo, Cost., ne deriva che il sequestro preventivo non incide solo sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma su un diritto di libertà, che ha dignità pari a quello della libertà individuale, sicchè la sua adozione deve essere giustificata da effettiva necessità e da ragioni adeguate.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21 com. 1, Costituzione art. 21 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)