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Sez. 3, Sentenza n. 12284 del 30/05/2014 (Rv. 631019 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Notifica del ricorso per cassazione - Presso il procuratore costituito nel giudizio d'appello - Concorrente giudizio di revocazione - Elezione di domicilio presso un nuovo difensore - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631019-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

In tema di impugnazioni, l'elezione di domicilio con un nuovo difensore, effettuata dal convenuto nel giudizio di revocazione, è irrilevante ai fini della notificazione del concorrente ricorso per cassazione nei suoi confronti, che deve avvenire, anche in presenza di una diversa dichiarazione di parte, presso il procuratore costituito nel giudizio in cui è stata emessa la decisione impugnata, in quanto l'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., da un lato, intende certamente riferirsi come destinatario a quest'ultimo e, dall'altro, attribuisce valore alla nuova elezione di domicilio solo se contenuta nell'atto di notifica della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)