Sez. L, Sentenza n. 24334 del 14/11/2014 (Rv. 633318 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Presso il procuratore o nella residenza o domicilio ex art. 330 cod. proc. civ. - Del ricorso in revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione - Estensione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L'art. 330 cod. proc. civ. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)