Sez. 6, Sentenza n. 19047 del 19/04/2007 Ud. (dep. 17/05/2007) Rv. 236487 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DECRETO DI IRREPERIBILITÀ (EFFICACIA) | Successiva individuazione del domicilio - Notifiche con il rito ordinario - Decreto di irreperibilità - Revoca - Necessità - Esclusione.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DECRETO DI IRREPERIBILITÀ (EFFICACIA)
Nel momento in cui si ha notizia del domicilio dell'imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie, senza che sussista la necessità di una revoca formale del decreto di irreperibilità, che ha natura meramente dichiarativa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che, una volta comunicato il domicilio dell'imputato irreperibile, l'ufficio procedente sia tenuto a revocare il decreto di irreperibilità e a comunicare gli atti del procedimento già notificati a norma dell'at. 159 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)