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Sez. U, Sentenza n. 18658 del 09/06/2026 (Rv. 678857-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento di proroga del trattenimento - Invalidità - Illegittima privazione della libertà personale - Azione risarcitoria - Previo esperimento dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Sindacato sul provvedimento - Contenuto e limiti. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678857-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere la riparazione del danno conseguente all'illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E. (ora C.P.R.), è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori - essendo autonomi, complementari e concorrenti il rimedio risarcitorio, volto a ottenere la riparazione del danno inferto al diritto soggettivo, e quello caducatorio, teso alla rimozione del provvedimento lesivo, convergendo entrambi verso l'obiettivo di apprestare una tutela piena ed effettiva della libertà personale - dovendo svolgersi, in tal caso, il sindacato del giudice adito sul provvedimento lesivo esclusivamente incidenter tantum, in coerenza con la funzione propria dell'azione proposta e, pertanto, ai soli fini dell'accertamento dei presupposti dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e delle relative conseguenze dannose.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Decreto Legge 04/04/2002 num. 51 CORTE COST., Legge 07/06/2002 num. 106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)