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Sez. 3, Sentenza n. 25127 del 18/09/2024 (Rv. 672137-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE | Provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio - Mancata impugnazione - Azione civile per il risarcimento del danno ingiusto - Presupposti. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672137-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE

In tema di trattamento sanitario obbligatorio, la mancata impugnazione del provvedimento amministrativo con cui questo è stato disposto, benché non precluda la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ingiusto riportato, stante l'autonomia della azione risarcitoria a tutela dei propri diritti soggettivi da quella impugnatoria, non consente di invocare, all'interno del giudizio risarcitorio, la disapplicazione del provvedimento, posto che questa è ammissibile solo in via incidentale e finché questo sia in grado di incidere negativamente sulla posizione del soggetto leso, e non in riferimento ad un provvedimento che, avendo efficacia limitata nel tempo (nella specie di sole 48 ore, ha esaurito da anni i suoi effetti.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 23/12/1978 num. 833 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)