Sez. 2, Sentenza n. 3306 del 01/12/1973 (Rv. 367187 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI) - AVVENUTO ESERCIZIO DEL RECESSO - PENDENZA DEL PERIODO DI PREAVVISO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI) - AVVENUTO ESERCIZIO DEL RECESSO - PENDENZA DEL PERIODO DI PREAVVISO - IRRILEVANZA.*
La prosecuzione del rapporto di lavoro durante il periodo di malattia e il divieto di licenziamento, sanciti dall'art 2110 cod civ e dalle norme che sono ivi richiamate, per assicurare al lavoratore un trattamento economico e assistenziale durante la malattia, si estende anche alle ipotesi in cui sia stata gia esercitata da una delle parti la facolta di recesso e penda il periodo di preavviso. (Conf 2878/71, mass n 354104).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)