Sez. 2, Sentenza n. 2878 del 13/10/1971 (Rv. 354104 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MALATTIA - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - ESTENSIONE AL PERIODO DI PREAVVISO PENDENTE DOPO L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI RECESSO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MALATTIA - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - ESTENSIONE AL PERIODO DI PREAVVISO PENDENTE DOPO L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI RECESSO.*
Il secondo comma dell'art 2110 cod civ, riguardante tra l'altro la prosecuzione del rapporto di lavoro durante il periodo di malattia ed il divieto di licenziamento, e diretto ad assicurare al lavoratore un trattamento economico ed assistenziale durante la malattia e si estende anche alle ipotesi in cui sia stata gia esercitata da una delle parti la facolta di recesso e penda il periodo di preavviso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)