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Sez. 1, Sentenza n. 1850 del 08/10/1970 (Rv. 347839 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - MORTE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - SUCCESSIONE NEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347839-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - MORTE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - SUCCESSIONE NEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA - INSUSSISTENZA.*

Nelle societa di persone l'evento della morte del socio porta alla cessazione della qualita di socio (la quale non si trasferisce pertanto agli eredi) e determina la trasformazione ope legis della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo pecuniario, di cui diviene creditore l'erede e debitrice la societa. L'operazione di liquidazione della quota gia di pertinenza del socio defunto e quindi solo un procedimento contabile conseguente al gia verificatosi scioglimento della societa relativamente al predetto socio defunto. Tali considerazioni valgono ad escludere che in detta ipotesi si verifichi un fenomeno di divisione, sia pure parziale, del patrimonio della societa, in quanto il diritto dell'erede ha per oggetto fin dal primo momento un importo pecuniario, corrispondente al valore della quota, mentre il patrimonio sociale rimane immutato, solo sorgendo a carico della societa l'Obbligo di corrispondere il valore della quota.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)