Sez. U, Sentenza n. 291 del 26/04/2000 (Rv. 535989 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE | Domanda di liquidazione della quota - Legittimazione passiva - Della società - Sussistenza.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE
La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art 2266 cod.civ., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2288, Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2307
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)