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Sez. L, Sentenza n. 2933 del 20/06/1989 (Rv. 463137 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PREVIA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGNA DEL CODICE AL LAVORATORE - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463137-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PREVIA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGNA DEL CODICE AL LAVORATORE - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*

Al fine della valida intimazione del licenziamento disciplinare, il requisito della pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori (art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970), non ammette equipollenti e, pertanto, non è integrato neppure dalla consegna di tale codice al lavoratore. (Conf 1208/88, mass n 457417).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)