Sez. U, Sentenza n. 1208 del 05/02/1988 (Rv. 457417 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - REQUISITI DI LEGITTIMITÀ - PREVIA PUBBLICAZIONE DEL COSIDDETTO CODICE DISCIPLINARE MEDIANTE L'AFFISSIONE NEI LOCALI AZIENDALI - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - REQUISITI DI LEGITTIMITÀ - PREVIA PUBBLICAZIONE DEL COSIDDETTO CODICE DISCIPLINARE MEDIANTE L'AFFISSIONE NEI LOCALI AZIENDALI - ESTREMI.*
Il cosiddetto codice disciplinare, quale insieme delle norme disciplinari unilateralmente poste dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 7 primo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300, è efficace solo se portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, mentre resta esclusa la possibilità di considerare come equipollenti mezzi di comunicazione che abbiano come destinatari i singoli lavoratori individualmente considerati, trattandosi di Disposizioni indirizzate ai lavoratori dipendenti non come singoli ma come componenti di una collettività indeterminata e variabile. (Conf 474/87, mass n 450207; (Conf 4245/85, mass n 441739; (Conf 3322/84, mass n 435356; (Conf 1104/81, mass n 411660; (Conf 1717/78, mass n 391128; (contra 2228/86, mass n (contra 1249/85, mass n 439353; (contra 4754/78, mass n 394451).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)