Sez. 2, Sentenza n. 7797 del 13/07/1991 (Rv. 473122 - 01)
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - In genere | Rendimento di conti - Modalità - Potere discrezionale del giudice.
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - In genere
In tema di divisione ereditaria, l'art. 723 cod. civ. prescrive che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si debbono rendere i conti, ma non stabilisce le modalità del rendiconto, né in particolare impone il ricorso a quelle degli artt. 263 e segg. cod. proc. civ., la cui adozione, pertanto, è meramente facoltativa ed affidata alle scelte discrezionali del giudice del merito, il quale può preferire indagini e prove di tipo diverso (nella specie, consulenza tecnica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)