Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997 (Rv. 502529 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IN GENERE | Rendimento dei conti - Modalità - Discrezionalità del giudice - Sussistenza - Procedura ex art. 263 cod. proc. civ. - Applicazione - Necessità - Esclusione.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IN GENERE
Quando la resa dei conti è inserita in un giudizio di divisione, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)