Sez. L, Sentenza n. 521 del 18/01/1997 (Rv. 501850 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) | Termine dilatorio tra notificazione del ricorso e udienza di discussione - Interesse alla sua osservanza - Del solo convenuto - Conseguenze - Legittimazione dell'appellante ad eccepire la nullità degli atti successivi - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI)
Il termine di venticinque giorni che nel rito del lavoro deve intercorrere, a norma dell'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ., tra la notificazione del ricorso in appello con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e l'udienza stessa è posto nell'interesse dell'appellato e quindi l'appellante, in caso di sua inosservanza, non può far valere la nullità della successiva trattazione. (Nella specie era stata disposta una più ravvicinata comparizione delle parti in connessione con la richiesta da parte dell'appellante di un provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. e poi nel giorno fissato si era tenuta una rituale udienza di discussione dell'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)