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Sez. 2, Sentenza n. 7256 del 17/05/2002 (Rv. 554516 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE | Eccezione di nullità - Onere della parte ex art. 157, secondo comma cod. proc. civ. - Contenuto e limiti - Proposizione nella prima istanza o difesa successiva al verificarsi della nullità - Necessità - Reiterazione dell'eccezione in sede di conclusioni - Necessità - Esclusione - Conseguenze in caso di mancata precisazione dell conclusioni.
Stato
decisa il 2002-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554516-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE

La norma di cui all'art. 157, secondo comma cod. proc. civ. deve essere interpretata nel senso che la parte interessata ha l'onere di eccepire la nullità di un atto del processo (nella specie, violazione dell'art. 244 cod. proc. civ. in tema di ammissione di prove testimoniali) nella prima istanza o difesa successiva all'atto stesso (o alla notizia di esso), ma non anche quello di reiterare l'eccezione in sede di precisazione di conclusioni. La mancata precisazione delle conclusioni, pertanto, non equivale a rinuncia, la quale può essere, al più, desumibile, ai sensi dell'art. 157, terzo comma cod. proc. civ., solo se l'eccezione non venga reiterata nel caso di precisazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)