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Sez. U, Ordinanza n. 19971 del 23/09/2014 (Rv. 632917 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Difensore civico regionale - Trattamento economico - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632917-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la determinazione del compenso spettante al difensore civico regionale, atteso che tale compenso, rigidamente predeterminato da un atto normativo regionale, implica che la posizione del ricorrente debba essere qualificata di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, stante l'assenza di ogni potere discrezionale della P.A.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 06/06/1988 num. 28 art. 15, Legge Reg. Veneto 31/10/1996 num. 33 art. 1, Legge Reg. Veneto 03/02/1998 num. 3 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 06/04/2012 num. 13 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)