Sez. U, Sentenza n. 14954 del 07/07/2011 (Rv. 618190 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Presidente e vicepresidente dello IACP - Compenso - Controversia - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di riparto della giurisdizione, alle controversie relative ai funzionari onorari non si applicano le norme sul pubblico impiego, sicché la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo in conseguenza della natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio, attribuendosi al primo le cause aventi ad oggetto i diritti soggettivi e al secondo quelle riguardanti gli interessi legittimi. Pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia vertente sulla richiesta di adeguamento dell'indennità di carica ai presidenti e vicepresidenti dello IACP, trattandosi di emolumento che, nella specie, non discende direttamente dalla legge, ma da una determinazione discrezionale adottata dall'Istituto, sia pur sulla base, ma entro i limiti, dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dunque dovendosi tener conto delle dimensioni, della struttura e della quantità e qualità del lavoro prestato dai predetti funzionari.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1985 num. 816 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)