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Sez. 3, Sentenza n. 1916 del 04/03/1997 (Rv. 502784 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME | Proposizione di impugnazione immediata - Inammissibilità - Riproponibilità dell'impugnazione dopo la sentenza definitiva - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502784-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME

L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva, di cui la parte si sia riservata, ai sensi dell'art. 361 cod. proc. civ., l'impugnazione differita, è inammissibile, ma non preclude, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)