Sez. 1, Sentenza n. 12577 del 22/11/1991 (Rv. 474741 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - In genere | Decisione di una o più domande con prosecuzione del giudizio per le altre senza provvedere sulle spese processuali e senza disporre la separazione - Sentenza non definitiva - Configurabilità - Impugnazione della stessa in presenza di riserva di gravame - Inammissibilità - Riproponibilità dell'impugnazione secondo gli artt. 340 e 361 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - In genere
L'impugnazione proposta avverso la sentenza non definitiva - quale è quella che, in caso di cumulo di domande, ne decide una o più con prosecuzione del giudizio per le altre, senza provvedere sulle spese processuali e senza disporre la separazione - è inammissibile, qualora di essa sia stata fatta anteriormente rituale riserva ai sensi degli artt. 340 e 361 cod. proc. civ., salva, peraltro, la sua riproponibilità "ex novo" nei modi, nei tempi e nelle forme da tali norme stabilite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)