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Sez. 5 - , Sentenza n. 3514 del 19/09/2018 Ud. (dep. 24/01/2019) Rv. 275341 - 01

NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA | Notificazione a mezzo posta al domicilio dichiarato - Consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario - Spedizione di ulteriore comunicazione al destinatario - Necessità - Prova della ricezione di quest'ultima - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275341-01

NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA

La notifica a mezzo della posta eseguita al domicilio dichiarato mediante consegna dell'atto a persona abilitata diversa dal destinatario si perfeziona con la ricezione della relativa raccomandata, mentre l'ulteriore comunicazione al destinatario preordinata ad informarlo del recapito dell'atto a soggetto abilitato, ex art. 7, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890, costituisce solo una modalità di rafforzamento della procedura di notificazione già perfezionatasi, con la conseguenza che non è necessaria la prova che il destinatario la abbia ricevuta, ma è sufficiente l'attestazione dell'invio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)