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Sez. 4, Sentenza n. 20959 del 30/04/2025 Cc. (dep. 05/06/2025) Rv. 288267-01

NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA | Mancata consegna dell'atto notificando per rifiuto o temporanea assenza del destinatario - Perfezionamento della procedura notificatoria - Spedizione della raccomandata informativa - Insufficienza - Prova della ricezione - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288267-01

NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA

In tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l'effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa. (Conf.: Sez. U civ., n. 10012 del 2021, Rv. 660953-01).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)