Sez. 3, Sentenza n. 10017 del 15/03/1976 Ud. (dep. 11/10/1976) Rv. 134555 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - ASSUNZIONE DIRETTA - URGENTE NECESSITA - ULTERIORI CONDIZIONI PER LA LEGITTIMITA DELL'ASSUNZIONE DIRETTA DI LAVORATORI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - ASSUNZIONE DIRETTA - URGENTE NECESSITA - ULTERIORI CONDIZIONI PER LA LEGITTIMITA DELL'ASSUNZIONE DIRETTA DI LAVORATORI.*
Nei casi di urgente necessita, l'assunzione diretta di lavoratori (senza il tramite, cioe dell'ufficio di collocamento) non costituisce reato. Nel caso in cui le prestazioni dei lavoratori si protraggono oltre il terzo giorno, il datore di lavoro deve darne comunicazione normativa all'ufficio di collocamento competente, indicando i motivi della assunzione diretta e le condizioni di lavoro, per l'eventuale convalida.*
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 19, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)