Sez. 1, Sentenza n. 13363 del 07/06/2007 (Rv. 597965 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Procedimento - Domanda di una parte - Norme sul processo ordinario - Applicazione - Ritardata costituzione delle parti - Cancellazione della causa dal ruolo - Conseguenze.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, qualora le parti non propongano ricorso congiunto ma si proceda su domanda di una sola di esse, trovano applicazione le norme sul rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che se l'attore si sia costituito oltre il termine fissato dall'art. 165, primo comma, cod. proc. civ. ed il convenuto non si sia costituito, deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 171, primo comma, cod. proc. civ., con onere di riassunzione entro un anno dal relativo provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Costituzione art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)