Sez. U, Ordinanza n. 24176 del 30/12/2004 (Rv. 581018 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 - Controversie in materia di pubblici servizi - Nozione - Limiti - Controversia relativa a crediti e obbligazioni nascenti dal contratto stipulato dal gestore di un servizio pubblico di assistenza per l'acquisizione di beni e strutture strumentali all'esercizio dell'attività istituzionale - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono riservate, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80, come novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo "depurato" dalla sent. n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, solo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un servizio pubblico in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e al controllo nei confronti del gestore; esula pertanto da tale ambito la controversia concernente crediti e obbligazioni scaturenti dal negozio, stipulato dal gestore di un servizio pubblico di assistenza, ai fini dell'acquisizione di beni e strutture strumentali all'esercizio della sua attività istituzionale, e va invece ritenuta riservata, attenendo a posizioni integranti diritti soggettivi, alla cognizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)