Sez. L, Sentenza n. 9618 del 12/05/2015 (Rv. 635394 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento disciplinare a carico del lavoratore ex art. 60 del c.c.n.l. delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 - Sospensione cautelare dal servizio - Licenziamento - Effetti - Retroattività del recesso del datore di lavoro - Perdita della retribuzione dalla data della sospensione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Qualora il procedimento disciplinare (nella specie, di cui all'art. 60 del c.c.n.l. delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003) si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto poiché meramente cautelare in attesa del secondo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/04/2003 art. 60, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)