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Sez. L, Sentenza n. 4655 del 21/02/2025 (Rv. 673786-02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione cautelare dal servizio per pendenza di procedimento penale - Art. 37 del c.c.n.l. per il settore del credito del 2007 - Conservazione del trattamento economico - Successivo licenziamento - Effetti - Obbligo di restituzione delle retribuzioni medio tempore percepite - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673786-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sospensione cautelare dal servizio per pendenza di un procedimento penale, l'art. 37 del c.c.n.l. del settore credito del 2007 garantisce la retribuzione al lavoratore allontanato dal servizio, senza che, in caso di successivo licenziamento, sul prestatore gravi alcun obbligo restitutorio delle retribuzioni medio tempore percepite, poiché tale allontanamento è l'effetto di una scelta imprenditoriale di mera opportunità che non intacca il sinallagma funzionale, e poiché il citato art. 37 definisce quale "servizio attivo" il periodo di sospensione.

Contr. Coll. 12/08/2007 art. 37, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)