Sez. 3, Sentenza n. 44047 del 26/09/2024 Cc. (dep. 03/12/2024) Rv. 287351-01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Disposto di cui all'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. - Obbligo di deposito dei verbali e delle registrazioni di intercettazioni estere acquisite mediante O.E.I. - Inadempimento - Omessa previsione di inutilizzabilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, comma 2, cod. proc. pen., anche in riferimento all'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede il divieto di utilizzabilità dei risultati di intercettazioni già disposte in procedimento penale estero e acquisite con ordine europeo d'indagine, correlato all'inadempimento dell'obbligo di deposito dei verbali e delle registrazioni, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, derivante dall'influenza delle risultanze captative del procedimento "a quo" sulle autorizzazioni del procedimento "ad quem" come mero presupposto di fatto ai fini della verifica dei gravi indizi di reato ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)