Sez. 6, Sentenza n. 48968 del 24/11/2009 Cc. (dep. 21/12/2009) Rv. 245542 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Omesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte in altro procedimento - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo. (vd. Corte cost. n. 336 del 2008).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)