Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023 (Rv. 667062 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55 del 2014 - Fase decisionale - Rilevanza dell’omesso deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività , tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)