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Sez. L, Ordinanza n. 24011 del 24/07/2026 (Rv. 679550-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55 del 2014 - Fase decisionale - Cessazione della materia del contendere concordemente richiesta dalle parti - Spettanza dei compensi di fase - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679550-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, i compensi relativi alla fase decisionale spettano anche qualora il giudizio si sia concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere resa su concorde richiesta delle parti, dovendo comunque ritenersi svolte attività riconducibili a tale fase, quali la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, contemplate dall'art. 4, comma 5, lett. d), del citato decreto.

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. D, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)