Sez. 5, Sentenza n. 8082 del 02/04/2010 (Rv. 612698 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni di cui all'art. 7 della legge n. 218 del 1990 - Esclusione dal regime degli aiuti di Stato - Condizioni - Approvazione del programma unitario da parte del Ministero del tesoro - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
La legittima fruizione delle agevolazioni fiscali, previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 con riguardo alla minor aliquota per l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze emergenti dal conferimento di azioni nella "holding" (e prorogate dall'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489 per le operazioni di conferimento in società finanziarie di azioni rivenienti da precedenti operazioni effettuate ai sensi della legge suddetta), in deroga alle regole in tema di aiuti di Stato, presuppone l'osservanza delle regole procedimentali stabilite dalla legge, ivi compresa l'approvazione del programma unitario da parte del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 218 del 1990 e dell'art. 1 della legge n. 409 del 1993, e ciò pur quando l'operazione sia stata compiuta da un ente privato, potendo solo in presenza di detta approvazione escludersi che esse costituiscano aiuti di Stato incompatibili, secondo la decisione della Commissione CE dell'11 marzo 2008, C/2008/869. (Fattispecie riguardante il conferimento di un'azienda bancaria in una fondazione, e la successiva partecipazione di questa ad una holding bancaria di controllo).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 218 art. 1, Legge 30/07/1990 num. 218 art. 7, Legge 26/11/1993 num. 489 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)