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Sez. 5, Sentenza n. 12168 del 15/05/2008 (Rv. 603277 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazione ex art.7 legge n.219 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603277-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

La norma di cui all'art.7 della legge 30 luglio 1990, n.218, che prevede agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, deve essere disapplicata dal giudice nazionale, in quanto contraria al diritto comunitario, costituendo le suddette agevolazioni un aiuto di Stato e come tale soggetto alla disciplina degli artt.87 e 88 del Trattato CE, immediatamente applicabile in forza del principio di effettività del diritto comunitario derivante dall'art.10 del Trattato medesimo; pertanto, è illegittima la tassazione effettuata in sede di registrazione di un conferimento d'azienda secondo il tetto massimo previsto dal richiamato art. 7, dovendosi applicare il regime ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 218 art. 7, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 10, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)