Sez. 3 - , Ordinanza n. 4532 del 15/02/2019 (Rv. 652668 - 01)
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA | Diritto del conduttore all'indennità - Condizioni - Consenso del locatore alla esecuzione delle opere - Necessità - Criteri - Mera consapevolezza o mancata opposizione del locatore - Idoneità - Esclusione.
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA
Nel contratto di locazione, il diritto del conduttore all'indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art. 1592 c.c., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore che non può desumersi da atti di tolleranza di costui, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà, anche tacita, mediante fatti concludenti, dai quali possa desumersi l'esplicita approvazione delle innovazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)