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Sez. 5, Sentenza n. 2525 del 22/01/1982 Ud. (dep. 08/03/1982) Rv. 152648 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE - NECESSITÀ - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 202 COMMI QUARTO E QUINTO COD. PROC. PEN. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152648-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE - NECESSITÀ - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 202 COMMI QUARTO E QUINTO COD. PROC. PEN. - INAPPLICABILITÀ.*

I motivi aggiunti che possono prodursi in Cassazione ai sensi dell'art. 529 capoverso cod. proc. pen. vanno presentati, a pena di inammissibilità, al cancelliere della Corte. Dal tassativo disposto dell'art. 533 cod. proc. pen., cui si richiama l'art. 529 stesso codice, si desume infatti l'inapplicabilità, ai motivi aggiunti, delle modalità di presentazione previste dall'art. 201, commi quarto e quinto, cod. proc. pen.. (Conf mass n 146176, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)