Sez. 3, Sentenza n. 8956 del 17/06/1983 Ud. (dep. 27/10/1983) Rv. 160896 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - PRESENTAZIONE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE - NECESSITÀ - FONDAMENTO NORMATIVO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - PRESENTAZIONE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE - NECESSITÀ - FONDAMENTO NORMATIVO.*
I motivi aggiunti che possono prodursi in Cassazione ai sensi dell'art. 529 cpv. Cod. proc. pen. devono essere presentati, a pena di inammissibilità, al cancelliere della Corte. Dalle Disposizioni dell'art. 533 cod. proc. pen., che prevede gli Atti che la cancelleria della Corte deve compiere per consentire l'Esercizio di facoltà difensive prima della fissazione della udienza, al quale fa riferimento l'art. 529 stesso codice per il termine nel quale possono essere aggiunti motivi di ricorso, si desume infatti l'inapplicabilità a questi delle modalità di presentazione di cui all'art. 201, commi quarto e quinto, cod. proc. pen.: ciò perché dalle Disposizioni dette risulta che ogni attività successiva all'arrivo degli Atti alla Corte di Cassazione deve svolgersi nella relativa cancelleria. (Conf mass n 156261; (Conf mass n 152648; (Conf mass n 151271; (Conf mass n 150291).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)