Sez. 2, Sentenza n. 354 del 03/02/1973 (Rv. 362292 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - INAM - RAPPORTI TRA L'INAM ED I MEDICI DELLE MUTUE - COMMISSIONI CENTRALE E PROVINCIALI PER I SUDDETTI RAPPORTI - ATTRIBUZIONI - NATURA - OBBLIGO DELLE PARTI DI UNIFORMARSI ALLE DECISIONI RELATIVE - INESISTENZA - MANCATO SUBINGRESSO NELLE SCELTE OPERATE DAI MUTUATI IN FAVORE DELL'INTERINO - DANNI AL MEDICO CONDOTTO - RESPONSABILITA DELL'INAM - ACCERTAMENTO - DECISIONE DELLA PREDETTA COMMISSIONE PROVINCIALE E MANCATA IMPUGNAZIONE DI ESSA - IRRILEVANZA.*
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - INAM - RAPPORTI TRA L'INAM ED I MEDICI DELLE MUTUE - COMMISSIONI CENTRALE E PROVINCIALI PER I SUDDETTI RAPPORTI - ATTRIBUZIONI - NATURA - OBBLIGO DELLE PARTI DI UNIFORMARSI ALLE DECISIONI RELATIVE - INESISTENZA - MANCATO SUBINGRESSO NELLE SCELTE OPERATE DAI MUTUATI IN FAVORE DELL'INTERINO - DANNI AL MEDICO CONDOTTO - RESPONSABILITA DELL'INAM - ACCERTAMENTO - DECISIONE DELLA PREDETTA COMMISSIONE PROVINCIALE E MANCATA IMPUGNAZIONE DI ESSA - IRRILEVANZA.*
Le attribuzioni delle speciali commissioni - centrale e provinciale - per i rapporti fra l' INAM e i medici mutualistici, previste dall'accordo nazionale del 3 marzo 1955, intercorso fra l' INAM e la federazione nazionale degli ordini dei medici ed approvato con decreto interministeriale primo luglio 1955, non hanno natura ne giurisdizionale ne arbitrale, essendo i compiti istituzionali di dette commissioni circoscritti all'esplicazione di una attivita meramente amministrativa, che si compendia e si esaurisce in una semplice funzione di tutela degli interessi contrapposti e di eventuale conciliazione delle controversie insorte fra l' istituto e i medici mutualistici. Le suddette commissioni svolgono, infatti, soltanto funzioni di vigilanza e di controllo nonche funzioni consultive e di conciliazione - di natura non vincolante ed a carattere non necessariamente pregiudiziale rispetto alla normale tutela giurisdizionale - in ordine alle singole controversie insorte fra l' INAM e i sanitari, con la conseguenza che ne il primo, ne i secondi sono tenuti ad uniformarsi alle relative decisioni, le quali sono prive di Rilevanza esterna, restando affidato ai poteri discrezionali dell' istituto di recepirle o meno nelle proprie successive statuizioni, avverso le quali soltanto e dato esperire, ove del caso, i normali rimedi giurisdizionali davanti al giudice ordinario. Sono conseguentemente, irrilevanti, ai fini dell'accertamento della responsabilita dell' INAM per i danni derivati ad un medico condotto dal mancato subingresso nelle scelte operate dai mutuati in favore dell'interino, sia il contenuto della decisione adottata dalla commissione provinciale nella controversia insorta fra i due medici e l' INAM, sia la mancata impugnazione di tale decisione da parte del medico condotto davanti alla commissione centrale. (V 1330/69, mass n 340026; 3184/63).*
Riferimenti normativi: DM 01/07/1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)