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Sez. U, Sentenza n. 841 del 11/02/1982 (Rv. 418669 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - ACCORSI NAZIONALI FRA L'INAM E LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI - COMMISSIONI PREVISTE PER LE CONTROVERSIE - FUNZIONI CONSULTIVE E DI CONCILIAZIONE - CARATTERE VINCOLANTE DELLE RELATIVE DECISIONI - ESCLUSIONE - INTERFERENZA NELLO ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418669-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - ACCORSI NAZIONALI FRA L'INAM E LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI MEDICI - COMMISSIONI PREVISTE PER LE CONTROVERSIE - FUNZIONI CONSULTIVE E DI CONCILIAZIONE - CARATTERE VINCOLANTE DELLE RELATIVE DECISIONI - ESCLUSIONE - INTERFERENZA NELLO ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - INAMMISSIBILITÀ.*

Le commissioni previste dall'accordo nazionale del 3 marzo 1955 fra l'INAM e la federazione degli ordini dei medici, così come quelle previste dal successivo accorso nazionale del 28 maggio 1974, hanno funzioni meramente consultive o di conciliazione, in ordine alle controversie insorte fra le parti, con la conseguenza che le decisioni da esse emesse non sono vincolanti per le parti medesime e non interferiscono sull'Esercizio dell'Azione giudiziaria a tutela dei rispettivi diritti. (V 6106/78, mass n 395926; (V 354/73, mass n 362292).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Contr. Coll. 03/03/1955, Contr. Coll. 28/05/1974

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)