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Sez. L, Sentenza n. 739 del 03/02/1981 (Rv. 411214 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE ORDINATA DAL GIUDICE EX ART 151 COD PROC CIV - INOSSERVANZA DAL TERMINE DI DECADENZA EX ART 436, TERZO COMMA, COD PROC CIV - PROROGA DEI TERMINI ACCORDATA PER PARTICOLARI CIRCOSTANZE DAL DECRETO MINISTERIALE PUBBLICATO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-02-03
Alla data
2026-11-08
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411214-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE ORDINATA DAL GIUDICE EX ART 151 COD PROC CIV - INOSSERVANZA DAL TERMINE DI DECADENZA EX ART 436, TERZO COMMA, COD PROC CIV - PROROGA DEI TERMINI ACCORDATA PER PARTICOLARI CIRCOSTANZE DAL DECRETO MINISTERIALE PUBBLICATO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE - INAPPLICABILITA.*

Nel caso in cui con provvedimento emesso ai sensi dell'art 151 cod proc civ, in considerazione di particolari circostanze (nella specie, sciopero degli ufficiali giudiziari del distretto), sia stata disposta dal giudice la notifica dell'appello incidentale in modo (nella specie, ad opera di un notaio) diverso da quello stabilito dalla legge, la mancata notificazione dell'atto entro il termine di decadenza stabilito dal terzo comma dell'art 436 cod proc civ preclude all'appellante incidentale di potersi giovare della proroga dei termini accordata dal decreto ministeriale (nella specie, DM 24 marzo 1975) pubblicato successivamente alla scadenza del termine.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 151, Cod. Proc. Civ. art. 436, Decreto Legge 09/04/1948 num. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., DM 24/03/1975 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)