diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2781 del 21/04/1986 (Rv. 445823 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - DETERMINAZIONE DI UFFICIO DEL MAGGIO DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA SUCCESSIVO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - LIQUIDAZIONE DEL DANNO FINO AL MOMENTO DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445823-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - DETERMINAZIONE DI UFFICIO DEL MAGGIO DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA SUCCESSIVO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - LIQUIDAZIONE DEL DANNO FINO AL MOMENTO DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Per effetto del richiamo all'art. 409, terzo comma, cod. proc. civ. contenuto nell'art. 437 cod. proc. civ., il giudice d'appello deve, anche d'ufficio, determinare il maggior danno da svalutazione monetaria verificatosi dopo la pronuncia di primo grado, ma non può liquidare quello che eventualmente potrà maturare tra la stessa sentenza d'appello ed il momento dell'effettivo pagamento. (V 2681/83, mass n 427572; (V 894/41, mass n 411214).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)