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Sez. L, Sentenza n. 1746 del 17/03/1982 (Rv. 419589 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - INCLUSIONE - CONDIZIONE - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1982-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419589-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - INCLUSIONE - CONDIZIONE - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

L'art. 27 del T.U. Sugli assegni familiari non stabilisce alcuna presunzione legale in forza della quale debba ritenersi indennità di trasferta, soggetta a contribuzione in percentuale, ogni somma corrisposta al lavoratore in occasione di mutamento di residenza. Pertanto, è compito esclusivo del giudice del merito accertare caso per caso la concreta natura delle indennità corrisposte, al fine di stabilire se esse abbiano carattere meramente risarcitorio, e non siano quindi imponibili, oppure, in tutto od in parte, retributivo e siano, conseguentemente, assoggettabili alla contribuzione previdenziale. (V 1808/75, mass n 375464).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)