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Sez. L, Sentenza n. 1808 del 09/05/1975 (Rv. 375464 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SOMME CORRISPOSTE IN OCCASIONE DI TRASFERTE - PRESUNZIONE DI INDENNITA DI TRASFERTA - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375464-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SOMME CORRISPOSTE IN OCCASIONE DI TRASFERTE - PRESUNZIONE DI INDENNITA DI TRASFERTA - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*

La norma dell'art 27 del tu sugli assegni familiari non stabilisce alcuna presunzione legale in forza della quale debba necessariamente ritenersi indennita di trasferta, soggetta a contribuzione, ogni somma corrisposta al lavoratore, in misura fissa, in occasione di trasferte. E pertanto il giudice che deve accertare, nei singoli casi, la concreta natura delle indennita corrisposte in somma fissa, al fine di stabilire se essa abbiano natura meramente risarcitoria (mero rimborso spese per il vitto, il viaggio e l'alloggio fuori Sede), oppure, anche solo in parte, retributiva (indennita di trasferta, comprensiva anche del compenso per il disagio morale e materiale conseguente allo spostamento) e, per questa parte, assoggettabile alla contribuzione previdenziale.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27 lett. A, Contr. Coll. 17/02/1963 num. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)