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Sez. 6, Sentenza n. 36708 del 22/07/2015 Cc. (dep. 10/09/2015) Rv. 264670 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Rinuncia a comparire dell'imputato - Effetti - Revoca - Modalità - Formalizzazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264670-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE

Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)